https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-facciate1

Con la Legge di Bilancio 2020 è stata introdotta una nuova detrazione del 90% suddivisa in rate per la durata di 10 anni per chi effettua nel corso dell’anno 2020 lavori di rifacimento delle facciate delle proprie abitazioni.

A chi spetta?

Questa agevolazione viene riconosciuta per tutti coloro che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi. Rientrano quindi tra questi:

  • proprietari;
  • nudi proprietari;
  • titolari di altri diritti reali di godimento quali usufrutto, uso, abitazione e superficie;
  • detentori in base a contratto di locazione o comodato (a condizione che i lavori siano stati eseguiti con il consenso del proprietario);
  • familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile;
  • conviventi di fatto.

Queste condizioni, affinché venga soddisfatto il requisito, dovranno sussistere al momento dell’inizio dei lavori oppure al momento del sostenimento della spesa, qualora quest’ultima sia stata pagata prima di tale data (es: nel caso degli acconti).

Quali sono gli interventi per i quali poter beneficiare di questa misura?

Sono ammessi al beneficio fiscale gli interventi rivolti al recupero ovvero al restauro della facciata esterna visibile dell’edificio, tra i quali:

  • pulitura, intonacatura e tinteggiatura esterna della facciata;
  • pulitura, tinteggiatura e manutenzione di balconi, ornamenti e fregi (es: marmi e decorazioni);
  • rifacimento di ringhiere;
  • interventi che interessano l’intonaco per oltre il 10% della superficie;
  • impianti pluviali (grondaie).

In merito alle parti dell’edificio sulle quali si può beneficiare del bonus facciate, l’Agenzia delle entrate con la Risposta 185 del 12 giugno 2020 ha cercato di fare ulteriore chiarezza. Nella stessa è stato infatti indicato che gli interventi per i quali è possibile usufruire del beneficio fiscale sono quelli realizzati esclusivamente sulle strutture opache verticali della facciata, sui balconi o su ornamenti e fregi. Vanno quindi esclusi tutti gli interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio (coperture, pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno, vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli).

Importante da segnalare in merito è che, al contrario degli interventi che possono già beneficiare della detrazione per ristrutturazione edilizia, quelli soggetti al bonus facciate possono riguardare anche interventi di manutenzione ordinaria.

I lavori effettuati sulle terrazze possono beneficiare del bonus facciate?

Nella Risposta sopra menzionata l’Agenzia si è particolarmente soffermata sull’interpretazione della norma in merito agli interventi effettuati sulle terrazze. Mentre l’Istante sosteneva l’equiparazione del balcone al terrazzo a livello, l’ente ha optato per un’interpretazione differente sostenendo che la destinazione del terrazzo è, al pari di un lastrico solare, quella di coprire le superfici scoperte dell’edificio sottostante del quale costituisce, strutturalmente, parte integrante. Tale elemento viene quindi incluso a tutti gli effetti tra quelli inerenti le pareti orizzontali e non sarà possibile beneficiare del bonus facciate su tali spese.

Può essere applicato ai lavori effettuati su qualsiasi immobile?

È bene chiarire sin da subito che per poter beneficiare della detrazione è necessario che gli immobili sui quali sono effettuati i lavori siano ubicati nelle zone classificate come zone A o B o in zone ad esse assimilabili:

  • Zona A: ricomprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, incluse le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • Zona B: include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. In particolare, si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Sono quindi esclusi tutti gli interventi che vengono effettuati nelle zone C, D, E ed F.

Qual è la documentazione necessaria?

Proprio come per le detrazioni già previste in tema di ristrutturazione e risparmio energetico, anche in questo caso sarà necessario essere in possesso di:

  • idonea ricevuta o fattura;
  • bonifici dedicati;
  • abilitazioni amministrative richieste dal Comune o, qualora si tratti di interventi di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con indicazione della data di inizio lavori;
  • certificazione ENEA (ENEA Ecobonus qualora si tratti di interventi di risparmio energetico ed ENEA Bonus Casa qualora si tratti di interventi di ristrutturazione).

A questi documenti si aggiungeranno poi, nel caso di spese da inserire al rigo E61 e seguenti del modello 730/2021, l’asseverazione di un tecnico abilitato e l’attestato di prestazione energetica (APE).

Sconto in fattura e cessione del credito, è possibile beneficiarne per il bonus facciate?

Se fino ad alcune settimane fa la risposta a questa domanda sarebbe stata negativa, con l’approvazione del Decreto Rilancio è stata introdotta una novità per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. La nuova norma ha infatti stabilito per le spese sostenute in questo periodo per le quali è possibile beneficiare del bonus facciate la possibilità di fruire:

  • dello sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al totale, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento. Quest’ultimo potrà poi a sua volta beneficiare del credito d’imposta e potrà a sua volta cederlo ad altri soggetti;
  • della trasformazione in credito d’imposta dell’importo, con la possibilità di cessione a soggetti terzi.